Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

(1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.)

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132) ha disposto (con l'art. 27, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 1


Con avviso del 5 ottobre 2022, ANAC ha indicato che nelle scuole - nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV - è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.

Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni.

Al presente articolo saranno allegate le griglie di rilevazione 

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